Art. 14.
(Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità).

      1. All'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 5, le parole: «ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna» sono soppresse;

 

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          c) al comma 6, dopo le parole: «Le indennità di funzione» è inserita la seguente: «non», dopo le parole: «gettoni di presenza» è inserita la seguente: «anche» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso l'interessato opta per la percezione di una delle due tipologie di indennità»;

          d) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) articolazione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 70 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio fra enti locali»;

          e) al comma 11, le parole: «incrementati o» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi.